Art. 27 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IVParte QUARTA

Art. 27

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 22 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote delle indennità di cui all': - 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di età ed alle donne che abbiano compiuto 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, maternità, matrimonio per le donne, infortunio, trasferimento;, ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; a coloro che si dimettono a seguito di nomine alle cariche sindacali previste nell'ultimo comma dell' della parte prima (norme generali); - 75% al dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; - 50% ai dimissionari che non abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'imprenditore e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, è dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
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