CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV›Parte QUARTA
Art. 27
104 / 126INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 22 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote delle indennità di cui all':
- 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di età ed alle donne che abbiano compiuto 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, maternità, matrimonio per le donne, infortunio, trasferimento;, ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; a coloro che si dimettono a seguito di nomine alle cariche sindacali previste nell'ultimo comma dell' della parte prima (norme generali);
- 75% al dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;
- 50% ai dimissionari che non abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'imprenditore e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, è dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-27-3