Art. 27 · RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIIParte TERZA

Art. 27

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RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI

In vigore dal 22 dic 1960
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all' per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma ed all' (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente agli ° comma, e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia centro-meridionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-27-2