CCNL del 28 marzo 1958 Parte III›Parte TERZA
Art. 26
76 / 126INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 22 dic 1960
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianità ininterrotta, le sottoindicate aliquote dell'indennità di cui all'articolo precedente:
- fino a 5 anni di anzianita................... 50% - oltre i 5 e fino a 10 anni................... 75% - oltre i 10 anni di anzianita................. 100%
Verrà corrisposta la intera indennità di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio per le donne, maternità o compimento dei 55 anni per gli uomini e dei 50 per le donne, nonché a seguito di nomina alle cariche sindacali previste all'ultimo comma dell' della parte prima (norme generali) dei presente contratto.
Per quel che riguarda l'anzianità di servizio relativa al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica di intermedio o ex equiparato, si applicano le norme dell' della parte seconda (regolamentazione operai), per quanto si riferisce alle aliquote della indennità, e dell' per quanto si riferisce al computo dell'indennità stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-26-2