CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 26
35 / 126CHIAMATA O RICHIAMO ALLE ARMI
In vigore dal 22 dic 1960
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
In armonia alle norme di cui al decreto legislativo 18 settembre 1946, n. 303, la chiamata alle asl per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio di leva è computato agli effetti dell'anzianità.
Le norme di cui sopra si applicano agli operai che anteriormente alla chiamata alle armi siano alla dipendenza dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte dell'operaio, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza illimitata.
Per tutte le altre disposizioni, valgono le norme del decreto legislativo sopra citato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-26