CCNL del 28 marzo 1958 Parte III›Parte TERZA
Art. 25
75 / 126INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 22 dic 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell' della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete, per la anzianità maturata successivamente alla assegnazione della qualifica di intermedio, ed in ogni caso non prima del 1 gennaio 1945 nelle provincie dell'Italia settentrionale e del 1 aprile 1946 nelle provincie dell'Italia centromeridionale una indennità di 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità presso l'azienda.
Per l'anzianità successiva al 1 gennaio 1947 l'indennità di licenziamento verrà liquidata, per ogni anno di anzianità, nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile. Per l'anzianità maturata successivamente al 1 gennaio 1950, per coloro che avranno nella qualifica di intermedio una anzianità di quattro anni, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile.
La liquidazione dell'indennità verrà l'atta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennità di contingenza.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi.
Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'anzianità si fa riferimento allo art. 2121 del Codice civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-25-2