CCNL del 28 marzo 1958 Parte VI›Parte SESTA
Art. 2
113 / 126In vigore dal 22 dic 1960
In ogni provincia nella quale si renda necessario la istituzione del predetto Collegio tecnico, le rispettive Associazioni provinciali degli industriali e le Organizzazioni provinciali dei lavoratori designeranno fino a cinque nominativi di esperti tra, i quali, di volta in volta, ciascuna associazione indicherà la persona prescelta a far parte del Collegio.
Il Collegio è presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal capo circolo competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-2-5