CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV›Parte QUARTA
Art. 16
93 / 126SCATTI BIENNALI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 22 dic 1960
Gli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) hanno diritto, per ogni biennio di anzianità, indipendentemente da qualsiasi aumento di
merito, ad una maggiorazione del 5% per 14 bienni della loro
carriera.
Tale aliquota è calcolata per gli scatti maturati dal 1 giugno 1952, sui minimi tabellari di stipendio, aumentati delle indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto. Per l'anzianità
fino al 31 maggio 1952 valgono le norme transitorie in appresso
riportate.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, nè gli
aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici
maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorrono dal 1° del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti di anzianità già maturati debbono essere ricalcolati percentualmente sul minimo di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nell'ottavo comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria. Per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza, il ricalcolo degli
aumenti periodici di anzianità sarà effettuata al termine di ogni anno solare, con applicazione dal 1 gennaio successivo.
Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli
effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio
prestato dal 1 gennaio 1937.
Gli aumenti periodici di cui al precedente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio a categoria o grado superiore, sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie e gradi di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sarà rivalutato ricalcolando percentualmente sui detti minimi tabellari
delle categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo
compongono.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utili agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria.
Norme transitorie.
a) Per l'anzianità maturata sino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti già maturati rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita alla predetta data
del 31 maggio 1952.
[
A decorrere dal 1 giugno 1952 devono inoltre essere corrisposti
all'impiegato, per ogni scatto biennale, in precedenza maturato, le seguenti quote forfettarie:
| Uomini | Donne
Impiegato di 1ª categoria | 450 | 450
Impiegato di 2ª categoria | 375 | 330
Impiegato di 3ª categoria A) | 325 | 285
Impiegato di 3ª categoria B) | 300 | 275
b) Con decorrenza 1 giugno 1954 le quote forfettarie di cui al
punto a) debbono essere aumentate del seguente importo:
| Uomini | Donne |
Impiegato di 1ª categoria | 18 | 18 |
Impiegato di 2ª categoria | 15 | 13 |
Impiegato di 3ª categoria A) | 13 | 11 |
Impiegato di 3ª categoria B) | 12 | 11 |
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-16-3