Art. 12 · PERMESSI
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IVParte QUARTA

Art. 12

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PERMESSI

In vigore dal 22 dic 1960
Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda. All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi, ed ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo. Agli impiegati sarà concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-12-3