CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 11
20 / 126LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 22 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere, possibilmente, preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie.
È considerato lavoro notturno, per gli operai turnisti, quello coincidente con l'orario del terzo turno, e per gli operai giornalieri quello eseguito dalle ore 21 alle ore 7.
È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso degli operai per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno, nel quale caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
È considerato lavoro domenicale quello compiuto dagli operai aventi il giorno di riposo compensativo, limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale di fatto:
lavoro straordinario diurno collegato con l'orario normale: 25%; lavoro straordinario non collegato con l'orario normale:
a) se diurno, con un minimo di due ore di retribuzione: 30%
b) se notturno, con un minimo di tre ore di retribuzione: 50%; lavoro festivo: 50%;
lavoro notturno per gli operai non turnisti: 50%
lavoro straordinario notturno per gli operai turnisti (salvo
quanto stabilito dall'): 50%
lavoro domenicale con riposo compensativo:
a) per le ore normali di lavoro: 25%
b) per le ore straordinarie: 50%.
Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-11