Art. 1 · GRUPPI TERRITORIALI
CCNL del 28 marzo 1958 Parte VIIParte SETTIMA

Art. 1

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GRUPPI TERRITORIALI

In vigore dal 22 dic 1960
Agli effetti delle retribuzioni dei lavoratori si considerano le seguenti suddivisioni: Gruppo A - Comuni nei quali si trovano cartiere che con organico normale occupano complessivamente almeno trecento lavoratori oppure una o più cartiere che da sole ne occupano almeno cento; nonché tutte le fabbriche di cellulosa ovunque si trovino. Gruppo B - Tutti gli altri comuni, nonché tutte le cartiere che essiccano esclusivamente ad aria. Gruppo Grandi centri - Tutte le cartiere (stabilimenti, uffici e magazzini) che si trovano in comuni con popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti o in territori ad essi connessi per normalità di vita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-1-6