Art. 9 · PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IIIParte TERZA

Art. 9

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PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO

In vigore dal 21 dic 1960
In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento, di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato pari a 9 mesi per ogni tre anni di anzianità di servizio compiuta in qualità di operaio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-9-3