Art. 5 · LAUREATI E DIPLOMATI
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IIIParte TERZA

Art. 5

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LAUREATI E DIPLOMATI

In vigore dal 21 dic 1960
I laureati (o i diplomati di scuole medie superiori) in specialità tecniche o amministrative inerenti all'industria, che vengono assunti in data successiva a quella di stipulazione del presente contratto non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla 2ª, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti alle loro specialità professionali. Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'azienda all'atto dell'assunzione. Il presente articolo non intende modificare la categoria che gli impiegati in servizio rivestono alla data di stipulazione del presente contratto.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-5-3