Art. 48 · SPOGLIATOI
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IParte PRIMA

Art. 48

48 / 134

SPOGLIATOI

In vigore dal 21 dic 1960
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto. Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-48