Art. 44 · LICENZIAMENTO PER CAUSE DISCIPLINARI
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IParte PRIMA

Art. 44

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LICENZIAMENTO PER CAUSE DISCIPLINARI

In vigore dal 21 dic 1960
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi: a) con la perdita dell'indennità di preavvio, ma non della indennità di licenziamento: 1) rissa, o via di fatto nello stabilimento; 2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie; 3) gravi offese verso i compagni di lavoro; 4) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento senza autorizzazione della Direzione di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorchè si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza; 5) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbrature di schede; 6) recidiva nella mancanza di cui al punito 12) dell'; 7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti; b) senza preavviso e senza indennità di licenziamento: 1) furto; 2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o dei custode dell'azienda: 3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali; 4) trafugamento o rivelazioni di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione; 5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici; 6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda; 7) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza; 8) concorrenza sleale; 9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose; 10) insubordinazione grave verso i superiori. Chiarimento verbale. Resta inteso che le disposizioni di cui al punto 12) dell' e punto 4) dell'-a) riguardano la consumazione dei prodotti o merci nei reparti di lavorazione, confezione o custodia cui il dipendente che commetta la mancanza è addetto. L'asportazione dei prodotti o merci da parte dei dipendenti addetti ad un reparto diverso da quello in cui viene effettuata la lavorazione, la confezione o la custodia dei prodotti stessi, rientra invece nella disposizione di cui al punto primo dell'-b).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-44