CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I›Parte PRIMA
Art. 38
38 / 134DIMISSIONI
In vigore dal 21 dic 1960
In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennità di licenziamento prevista dall'articolo precedente:
1) il 50% per gli aventi anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti, salvo quanto detto al successivo comma;
2) il 75% per gli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti;
3) il 100% per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti.
Per poter avere diritto alla competenza di cui al punto 1) il lavoratore dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.
L'intero trattamento di cui al punto 3) è dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio, o di gravidanza o di puerperio: lo stesso trattamento sarà usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, del 55° anno di età se donna
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-38