Art. 35 · PREVIDENZA
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IIIParte TERZA

Art. 35

103 / 134

PREVIDENZA

In vigore dal 21 dic 1960
Agli effetti della previdenza l'azienda si atterrà alle norme dell' del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del Contratto Collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-35-2