Art. 30 · PERMESSI
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IParte PRIMA

Art. 30

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PERMESSI

In vigore dal 21 dic 1960
Il datore di lavoro potrà concedere agli operai che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti senza interruzione di anzianità. Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-30