Art. 28 · DOVERI DELL'IMPIEGATO
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IIIParte TERZA

Art. 28

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DOVERI DELL'IMPIEGATO

In vigore dal 21 dic 1960
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente al doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze: 2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 13 novembre 1934, n. 1825; 4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
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