Art. 2
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo AllegatoParte QUINTA

Art. 2

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In vigore dal 21 dic 1960
In ogni provincia, nella quale si renda necessaria l'istituzione del predetto Collegio Tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli Industriali e le Organizzazioni Territori ali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali di volta in volta, l'Associazione interessata indicherà la persona prescelta a far parte del Collegio. Il Collegio è presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-2-6