Art. 2 · INDUMENTI DA LAVORO
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte VParte QUINTA

Art. 2

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INDUMENTI DA LAVORO

In vigore dal 21 dic 1960
Agli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un particolare disagio verranno forniti i seguenti indumenti protettivi: zoccoli di legno a tutti coloro che lavorano permanentemente in ambienti con pavimenti bagnati; stivali di gomma a coloro che sono addetti a lavori che si svolgono nell'acqua; maglie di lana, mutande o equivalenti indumenti protettivi e calze di lana (3 paia all'anno) agli addetti alle ghiacciaie ed alle celle frigorifere. Le eventuali situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda in materia di indumenti da lavoro verranno sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-2-5