Art. 50 · TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 50

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TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA

In vigore dal 20 dic 1960
TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA La cessione, trapasso o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro. Se il licenziamento è causato da fallimento o da cessazione dell'azienda, l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed alla indennità di anzianità, nonché alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-50