CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 43
43 / 56PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 20 dic 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell' (licenziamento per mancanze), o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di sei giorni lavorativi (48 ore) per anzianità di servizio sino ad 8 anni compiuti; otto giorni lavorativi (64 ore) per anzianità di servizio oltre gli 8 anni compiuti.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza del predetto termine, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla normale retribuzione per il periodo di preavviso dai questi non dato o non compiuto.
L'azienda può esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendo la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.
Il periodo di preavviso non può essere considerato come ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-43