CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 40
40 / 56PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 20 dic 1960
Qualsiasi infrazione dell'operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità delle mancanze:
a) con richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all'importo di tre ore di retribuzione, ivi compresa la contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-40