Art. 40 · PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 40

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 20 dic 1960
Qualsiasi infrazione dell'operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità delle mancanze: a) con richiamo verbale o scritto; b) con la multa fino all'importo di tre ore di retribuzione, ivi compresa la contingenza; c) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; d) con il licenziamento ai sensi dell'.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-40