Art. 3 · DOCUMENTI E RESIDENZA
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 3

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DOCUMENTI E RESIDENZA

In vigore dal 20 dic 1960
Per essere ammesso al lavoro, l'operaio è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso; 3) carta di identità o documento equivalente. È in facoltà dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi nonché il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti. L'azienda rilascerà, ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio è tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il suo domicilio, a notificarne i successivi mutamenti, e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia, per poter beneficiare degli assegni familiari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-3