Art. 7 · CUMULO DI MANSIONI
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 7

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CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 20 dic 1960
Agli operai che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sarà attribuita la categoria e il salario corrispondenti alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrano nei sopraindicati si terrà conto nella retribuzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-7