Art. 41 · FERIE
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 41

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FERIE

In vigore dal 20 dic 1960
Dopo un anno di anzianità ininterrotta presso l'azienda, l'operaio ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie nella misura di: 12 giorni fino a 7 anni compiuti; 14 giorni da 8 anni a 15 anni compiuti; 16 giorni da 16 anni a 20 anni compiuti; 18 giorni oltre i 20 anni compiuti. I giorni di cui sopra si intendono ragguagliati allo orario normale massimo contrattuale di lavoro previsto dall'. La retribuzione del periodo feriale verrà conteggiata, per gli operai retribuiti ad economia, sulla base della retribuzione giornaliera globale di fatto, intendendosi per tale quella effettivamente percepita. Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nell'ultimo trimestre. In caso di ferie collettive o di risoluzione del rapporto di lavoro, all'operaio, che non ha maturato il diritto alle ferie, spetterà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'eventuale frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Le festività di cui all' non sono computabili come ferie. Tuttavia quelle festività che danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, potranno essere retribuite a parte senza dar luogo al prolungamento del periodo feriale. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Il periodo feriale avrà normalmente carattere continuativo e la retribuzione relativa potrà essere effettuata in via anticipata. Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie; tuttavia, se per inderogabili esigenze aziendali l'operaio non potesse fruire in tutto o in parte del periodo feriale, dovrà percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla relativa retribuzione. L'epoca delle ferie sarà stabilita tenendo conto del desiderio degli operai, compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-41