CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi
Art. 30
30 / 141MALATTIA
In vigore dal 20 dic 1960
L'assenza per malattia, anche se dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata dall'operaio all'azienda entro 24 ore, alla comunicazione farà seguito l'invio del certificato medico entro il terzo giorno dall'inizio della assenza, salvo casi di giustificato impedimento.
L'azienda potrà far controllare lo stato di malattia, in ogni sua fase, da un medico di sua fiducia.
Per il periodo di assenza per malattia, semprechè non sia causata da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es.: ferimento in rissa, da lui provocata, ubriachezza, ecc.), l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
- mesi 6 per anzianità fino a cinque anni:
- mesi 8 per anzianità da. oltre 5 fino a 15 anni;
- mesi 10 per anzianità oltre i 15 anni.
L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrisponderà all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa, l'indennità sostitutiva del preavviso.
Uguale trattamento, esclusa la indennità sostitutiva, dei preavviso, competerà all'operaio che risolva il rapporto di lavoro allorchè la prosecuzione della malattia, oltre i termini di conservazione del posto, non gli consenta di riprendere servizio.
L'assenza, per malattia, nei limiti della conservazione del posto di cui al comma terzo, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti (gratifica natalizia, ferie, indennità di anzianità, ecc.).
In caso di assenza dovuta a malattia, limitatamente al periodo contrattuale di conservazione del posto, la azienda integrerà quanto corrisposto dagli Istituti assicurativi e previdenziali a titolo di gratifica natalizia fino all'intero importo della gratifica spettante allo operaio.
Ove superato il periodo di conservazione del posto il rapporto non sia risolto, nè ad iniziativa dell'azienda, nè ad iniziativa dell'operaio, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti dell'indennità di anzianità.
Per quanto concerne il trattamento di malattia valgono le norme di carattere generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-30