Art. 28 · ASSENZE
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 28

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ASSENZE

In vigore dal 20 dic 1960
Le assenze devono essere giustificate dall'operaio alla direzione della cava o dello stabilimento entro il mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-28