Art. 20 · LAVORI SPECIALI
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 20

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LAVORI SPECIALI

In vigore dal 20 dic 1960
Per i lavori speciali che presentano un particolare disagio e cioè: lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, saranno corrisposti compensi la cui misura verrà determinata con accordi integrativi locali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-20