Art. 13 · SOSPENSIONE DI LAVORO
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi

Art. 13

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SOSPENSIONE DI LAVORO

In vigore dal 20 dic 1960
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 14 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali territoriali per il prolungamento di tale termine, l'operaio può richiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennità, compreso il preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cod-13