CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 25
127 / 141CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 20 dic 1960
In caso di matrimonio, i lavoratori non in prova fruiranno di un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale il lavoratore è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio.
Tale congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali, nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno quindici giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali il trattamento di cui sopra assorbe quello previsto dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941.
Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali. sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico. il trattamento previsto dal presente articolo si intenderà sostituito fino a concorrenza del nuovo trattamento interconfederale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-25