Art. 23 · PERMESSI E BREVI CONGEDI
CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia

Art. 23

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PERMESSI E BREVI CONGEDI

In vigore dal 20 dic 1960
Al lavoratore che ne faccia domanda, la direzione potrà accordare permessi o brevi congedi per giustificati motivi, senza obbligo di corrispondere la retribuzione. Tali permessi e brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo accordi diretti fra la direzione e il lavoratore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-23