CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 21
123 / 141DOVERI DEL LAVORATORE
In vigore dal 20 dic 1960
Il lavoratore deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda: non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda; non trarre profitto, con condanni dell'indennità della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale. dopo risolto il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore, a sua volta, non potrà, con speciale convenzione, restringere la ulteriore attività professionale del suo lavoratore dopo cessato rapporto contrattuale al di là dei limiti seguenti nel precedente comma e dell'art 2125 del lavoratore;
4) avere Cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-21