Art. 21 · DOVERI DEL LAVORATORE
CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia

Art. 21

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DOVERI DEL LAVORATORE

In vigore dal 20 dic 1960
Il lavoratore deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare: 1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda: non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda; non trarre profitto, con condanni dell'indennità della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale. dopo risolto il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio. L'imprenditore, a sua volta, non potrà, con speciale convenzione, restringere la ulteriore attività professionale del suo lavoratore dopo cessato rapporto contrattuale al di là dei limiti seguenti nel precedente comma e dell'art 2125 del lavoratore; 4) avere Cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
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