CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 19
121 / 141TRASFERTE
In vigore dal 20 dic 1960
Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al pagamento anticipato delle spese di viaggio ed al rimborso di altre eventuali spese incontrate per conto dell'azienda, spetterà il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, nei limiti normali, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a permanere nel luogo della missione.
Al lavoratore in missione. qualora questa si protragga almeno per l'intera giornata, spetterà inoltre una indennità pari al 10% della retribuzione giornaliera per tutto il periodo della missione.
Tale indennità che non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, serve a compensare il maggior disagio e gli eventuali prolungamenti od anticipazioni di orario. Tuttavia, qualora il lavoratore, nella sede dove si svolge la sua missione, sia chiamato ad attendere ad una attività, controllabile dell'azienda che comporti la effettuazione di lavoro straordinario.questo sarà compensato, parte, con l'aggiunta della normale percentuale di maggiorazione.
Nei casi di missioni di lunga durata potranno essere concordate direttamente tra azienda e lavoratore norme diverse e particolari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-19