Art. 37 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei

Art. 37

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 20 dic 1960
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative e inscindibili fra loro. Ferma tale inscindibilità, le organizzazioni stipulanti dichiarano che col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli che siano praticate all'impiegato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-37