CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei
Art. 37
97 / 141INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
In vigore dal 20 dic 1960
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI
MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun
istituto, sono correlative e inscindibili fra loro.
Ferma tale inscindibilità, le organizzazioni stipulanti dichiarano che col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli che siano praticate all'impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-37