Art. 29 · PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei

Art. 29

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PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 20 dic 1960
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e delle categorie: ===================================================================== Anzianita di servizio | 1ª categ. | 2ª categ. | 3ª categ. --------------------------------------------------------------------- Fino a 5 anni.................| 2 mesi | 1 mese 1/2 | 1 mese Da oltre 5 a 10 anni..........| 3 mesi | 2 mesi | 1 mese 1/2 Oltre i 10 anni...............| 4 mesi | 3 mesi | 2 mesi In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per periodo mancato di preavviso. L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia, da essa dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti del licenziamento. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, la azienda concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-29