CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei
Art. 21
81 / 141DOVERI DELL'IMPIEGATO
In vigore dal 20 dic 1960
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità
prescritte dalla azienda, per il controllo delle presenze:
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle
mansioni assegnatogli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda;
non trarre profitto, con danno dell'imprenditore da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio.
L'azienda, a sua volta, non potrà, con speciali convenzioni,
restringere l'ulteriore attività professionale del suo impiegato. dopo cessato il rapporto contrattuale al di là dei limiti segnati nel precedente comma e dallo art. 2125 del Codice civile;
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui
affidati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-21