Art. 15 · SCATTI BIENNALI DI ANZIANITÀ
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei

Art. 15

75 / 141

SCATTI BIENNALI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 20 dic 1960
Gli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata, presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa. societa) hanno diritto, per ogni biennio di anzianità indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione nella misura del 5 per cento per quattordici bienni della loro carriera. Tale aliquota, per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1952 è calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato; per l'anzianità maturata dal 1 giugno 1952, invece, l'aliquota stessa è calcolata, oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato, anche sull'indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici di anzianità già maturati, eccettuati quelli previsti dalla, norma transitoria in calce al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza il ricalcolo dei suddetti aumenti periodici si effettuerà al termine di ogni anno solare e avrà applicazione dal 1 gennaio successivo. Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. Norma transitoria Gli importi degli aumenti periodici di anzianità naturali anteriormente al 31 maggio 1952 sono con decorrenza dal momento contratto consolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 () e 12 giugno 1954 (). ZONE VIGENTI PRIMA DEL CONGLOBAMENTO 12 GIUGNO 1954 ===================================================================== _ I Zona _ II Zona _ III Zona _ IV Zona Categorie |--------------------------------------------------------- _uomini _donne_uomini _donne _uomini _ donne _uomini _donne -------------------------------------------------------------------- I | 2.770 |2.770| 2.695 |2.695 | 2.630 | 2.630 | 2.580 |2.580 _ _ _ _ _ _ _ _ II | 1.920 |1.630| 1.865 |1.585 | 1.820 | 1.555 | 1.780 |1.530 _ _ _ _ _ _ _ _ II A | 1.265 |1.030| 1.230 |1.050 | 1.200 | 1.035 | 1.175 |1.010 _ _ _ _ _ _ _ _ III B | 965 | 835| 940 | 815 | 925 | 800 | 905 | 780
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-cid-15