Art. 6 · LAUREATI E DIPLOMATI
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIIParte TERZA

Art. 6

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LAUREATI E DIPLOMATI

In vigore dal 18 dic 1960
L'impiegato laureato assunto in primo impiego non potrà essere assegnato ad un grado inferiore al primo della seconda categoria e percepirà, per l'intero periodo di prova non superiore a 4 mesi, uno stipendio non inferiore a quello corrispondente, con uno scarto di metà della differenza fra il grado stesso (primo grado) e quello inferiore (secondo grado). L'impiegato diplomato da istituto industriale o da scuola media: superiore, assunto in primo impiego in relazione al titolo, non potrà essere assegnato ad un grado inferiore al secondo della seconda categoria e percepirà, per l'intero periodo di prova non superiore a 4 mesi, uno stipendio non inferiore a quello corrispondente, con uno scarto di metà della differenza tra il grado stesso (secondo grado) e quello inferiore (primo grado, terza categoria). Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto della assunzione in servizio o al momento in cui il titolo stesso venga conseguito. In questo ultimo caso l'assegnazione in categoria, in relazione alla norma di cui al presente articolo, avrà luogo dalla, data della presentazione del titolo di studio stesso, senza la riduzione di cui ai due comma precedenti in quanto sia stato già superato il periodo di prova. I predetti scarti nell'ambito del periodo di prova non si applicano ai laureati ed ai diplomati che hanno frequentato corsi di perfezionamento tessile conseguendo il relativo titolo, e che vengono in relazione alla specializzazione stessa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-6-4