Art. 5 · APPRENDISTATO
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IParte PRIMA

Art. 5

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APPRENDISTATO

In vigore dal 18 dic 1960
È considerato apprendista l'operaio compreso fra i 14 ed i 20 anni di età, che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente ad una delle qualifiche previste dalla tabella allegata, con utilizzo dell'opera nella azienda stessa. Durante i periodo di apprendistato, l'apprendista, deve lavorare a giornata; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorchè non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo. Può essere convenuto tra le parti, a termine dell', un periodo di prova di durata non superiore a 12 giorni lavorativi. Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento dei periodo prescritto, semprechè riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 18 mesi. Se l'apprendista di torcitura e sue lavorazioni complementari provenga da altri reparti, sempre di torcitura anche complementari, nei quali abbia già compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali tessili legalmente riconosciute. L'apprendista al termine del periodo di apprendistato sosterrà la prova di idoneità all'esercizio delle mansioni che hanno formato oggetto dell'apprendistato. In ogni caso, l'apprendista che abbia superato metà del periodo di apprendistato, ha diritto di essere ammesso a sostenere la prova intesa ad accertare la sua capacità di lavoro come operaio. Nell'ipotesi che l'esito della prova gli sia favorevole, saranno attribuite all'apprendista la categoria conseguita e la retribuzione contrattuale corrispondente: ove sia invece sfavorevole, l'apprendista sarà ammesso a ripetere la prova. Per la durata e le percentuali di paga dell'apprendistato, valgono le norme riprodotte nella tabella allegata. L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la, formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla, specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio. Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie degli apprendisti, ed a quant'altro non previsto dal presente articolo, valgono le norme della legge 19 gennaio 1955 n. 25 e del relativo regolamento.
Storico versioni

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