CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III›Parte TERZA
Art. 30
106 / 123DISCIPLINA DEL LAVORO
In vigore dal 18 dic 1960
L'impiegato deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli. In particolare:
a) usare l'attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta, nell'interesse dell'azienda e della produzione;
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo di poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni e campionature;
d) rispettare l'orario di lavoro ad adempiere alle formalità, prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
e) rispettare l'eventuale regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante la affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-30-2