Art. 30 · DISCIPLINA DEL LAVORO
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIIParte TERZA

Art. 30

106 / 123

DISCIPLINA DEL LAVORO

In vigore dal 18 dic 1960
L'impiegato deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli. In particolare: a) usare l'attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta, nell'interesse dell'azienda e della produzione; b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende; c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo di poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni e campionature; d) rispettare l'orario di lavoro ad adempiere alle formalità, prescritte dall'azienda per il controllo della presenza; e) rispettare l'eventuale regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante la affissione nei locali di lavoro; f) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-30-2