CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III›Parte TERZA
Art. 28
104 / 123LAVORI NOCIVI
In vigore dal 18 dic 1960
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio o con impiego di sostanze nocive, dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge riguardanti:
a) età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
c) gli apprestamenti preventivi e difensivi occorrenti;
d) gli orari di lavoro prescritti.
Le aziende cureranno altresì che le condizioni ambientali e di prestazione d'opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengano compatibili con le esigenze di tutela fisica dei lavoratori interessati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-28-2