Art. 24 · CAMBIAMENTO E CUMULO DI MANSIONI
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IParte PRIMA

Art. 24

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CAMBIAMENTO E CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 18 dic 1960
L'operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico ai mansioni che comportano maggiore retribuzione ha diritto, oltre alla paga di competenza della propria categoria, alla differenza tra detta paga e quella prevista per le nuove mansioni per il tempo in cui vi rimane adibito. Dopo due mesi di permanenza nelle nuove mansioni l'operaio acquisterà definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione. Nel caso di passaggio per sostituzione di altro operaio assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, anche in più riprese, la nuova qualifica sarà acquisita alla scadenza del termine di conservazione del posto all'operaio assente, previsto dal presente contratto. L'operaio che ritorna alle precedenti mansioni inferiori dopo aver sostituito per almeno sei mesi un assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ha diritto a conservare la terza parte della differenza fra le due paghe. Dati i cambiamenti stagionali di lavorazione sono ammessi anche due passaggi di mansioni, entro l'anno, della durata massima di due mesi ciascuno, frazionabili. All'operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella sua posizione nè modificare la qualifica, e la retribuzione di sua competenza. La permanenza nelle nuove mansioni non può durare oltre due mesi nell'anno, salvo i casi di forza maggiore; le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni territoriali. Agli operai assegnati con carattere di continuità alle mansioni di diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè prevalente rispetto alla natura ed al tempo.
Storico versioni

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