Art. 20 · SERVIZIO MILITARE
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIIParte TERZA

Art. 20

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SERVIZIO MILITARE

In vigore dal 18 dic 1960
La chiamata alle armi per obblighi di leva ed il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo passato sotto le armi, sia per leva che per richiamo, verrà computato a tutti gli effetti dell'indennità di anzianità come passato in servizio presso la azienda. Terminato il servizio di leva, l'impiegato dovrà presentarsi a riprendere servizio entro 30 giorni dal termine del servizio militare di leva per congedamento, o dall'invio in licenza illimitata, salvo il caso di comprovato impedimento. Alla fine del richiamo, l'impiegato deve presentarsi in azienda, sempre salvo il caso di comprovato impedimento, entro il termine di otto giorni se il richiamo ha avuto durata superiore ad un mese, di quindici giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei, di trenta giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Non presentandosi nei termini suddetti, l'impiegato sarà considerato dimissionario. Quanto sopra salvo diverse disposizioni di legge speciali più favorevoli all'impiegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-20-3