Art. 20 · MALATTIA ED INFORTUNIO
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IParte PRIMA

Art. 20

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MALATTIA ED INFORTUNIO

In vigore dal 18 dic 1960
All'operaio ammalato, non in prova, sarà conservato il posto agli effetti del computo delle ferie, delle festività di cui alla prima parte dell', della gratifica natalizia e dell'indennità di anzianità: per mesi 6 in caso di anzianità nella stessa azienda fino a 5 anni compiuti; per mesi 8 in caso di anzianità nella stessa azienda da 5 a 15 anni compiuti; per mesi 10 da 15 anni in poi. In caso di ripetizione della medesima malattia dopo non più di due mesi dalla guarigione della prima, la successiva conservazione del posto avverrà rispettivamente per 3, per 4 o per 5 mesi a seconda della anzianità dell'operaio come sopra precisato, e pertanto il periodo complessivo di conservazione del posto sarà di: mesi 9 (6+3) per anzianità fino a 5 anni compiuti; mesi 12 (8+4) per anzianità da 5 a 15 anni compiuti; mesi 15 (10+5) per anzianità da 15 anni in poi. In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare, e l'operaio chiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso all'operaio il diritto all'indennità di anzianità maturata ed all'indennità sostitutiva del preavviso. All'operaio infortunato nell'azienda saranno conservati il posto e l'anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa. L'assenza deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro tre giorni dall'inizio dell'assenza stessa. L'operaio ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie ne in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto. Per il trattamento dei lavoratori affetti da t.b.c. e ricoverati in sanatorio, agli effetti della conservazione del posto, si applicano le disposizioni di cui all' della legge 28 febbraio 1953, n. 86 (Gazz. Uff. n. 61 del 13 marzo 1953).
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