CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I›Parte PRIMA
Art. 2
15 / 123PERIODO DI PROVA
In vigore dal 18 dic 1960
L'assunzione al lavoro dell'operaio si intende fatti, nell'ambito della qualifica per la quale è stato richiesto, per un periodo di prova la cui durata in via normale non potrà essere superiore a sei giorni lavorativi. Nel caso di assunzione di operai specializzati il periodo stesso potrà essere prorogato d'accordo fino a dodici giorni lavorativi.
Durante il periodo di prevale parti possono in qualsiasi momento, recedere dal rapporto di lavoro senza alcun preavviso, mediante il solo pagamento della retribuzione <corrispondente al lavoro prestato.
All'operaio confermato in servizio la direzione fisserà la paga che, a decorrere dal giorno stesso dell'assunzione, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria, alla quale viene assegnato.
L'operaio che non venga confermato, o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascerà senz'altro lo stabilimento ed avrà in tale caso diritto di percepire la retribuzione corrispondente al lavoro prestato, senza alcuna indennità.
Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'operaio durante il periodo di prova è ammessa, la facoltà di completare detta prova qualora l'operaio sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni consecutivi.
L'operaio che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-2-2