Art. 18 · PREAVVISO
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIParte SECONDA

Art. 18

70 / 123

PREAVVISO

In vigore dal 18 dic 1960
Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni del lavoratore non in prova è di: 1 mese per anzianità di servizio sino a 5 anni; 1 mese e mezzo per anzianità di servizio da oltre 5 a 10 anni: 2 mesi per anzianità di servizio superiore a 10 anni. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo biglietto postale raccomandato. La data della disdetta è quella di spedizione del biglietto di comunicazione. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra, una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha diritto di trattenere su quanto da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non date o non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti della indennità di anzianità stessa. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. È in facoltà della parte che riceve la disdetta, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concederà all'assistente dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite (dalle parti in rapporto alle esigenze della azienda e dell'assistente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-18-2