Art. 1
In vigore dal 15 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 giugno 1952 per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali, stipulato tra la. Confederazione Generale del l'Industria italiana e la Federazione italiana Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Agenti, Rappresentanti.
Viaggiatori e Piazzisti, con la partecipazione della Federazione italiana Sindacati Addetti al Commercio e cui l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori e in pari data tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e il Sindacato Nazionale Agenti, Viaggiatori, Rappresentanti e Piazzisti, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionale-Lavoratori: contratto al quale La aderito, in data 6 novembre 1952, l'Unione italiana Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti:
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 88 del 6 maggio 1960, dell'alto sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 giugno 1952, relativo ai viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosa stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese industriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla corte dei conti, addì 12 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 47 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-rd-1