Art. 25 · RETRIBUZIONE
CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali

Art. 25

25 / 32

RETRIBUZIONE

In vigore dal 15 dic 1960
La retribuzione minima del viaggiatore o del piazzista di la categoria non potrà essere inferiore a quella stabilita per gli impiegati di concetto nei contratti collettivi della categoria di industria a cui appartiene la azienda dalla quale il viaggiatore o piazzista dipende non potrà essere inferiore a quella degli impiegati di ordine (III A) per i piazzisti di 2ª categoria. Per il viaggiatore ed il piazzista retribuiti in tutto od in parte a provvigione, per retribuzione si intenderà la media mensile del guadagni globali percepiti nello anno solare (1 gennaio-31 dicembre). Nel caso in cui il rapporto si inizi nel corso dell'anno la media sarà computata alla fine del secondo anno solare per tutto il periodo di servizio. Nel caso di cessazione del rapporto prima della fine del secondo anno solare di servizio, si prenderà a base il periodo di servizio prestato. Nel caso di anzianità maggiore la frazione dell'ultimo anno verrà aggiunta all'anno solare precedente. Dichiarazione a verbale Le parti convengono che nelle provincie nelle quali siano in vigore alla data di stipulazione del presente contratto accordi collettivi che prevedano per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali minimi superiori a quelli risultanti dal 1° comma dello , continueranno ad essere applicate le misure in atto degli anzidetti minimi provinciali. Nel caso che, per effetto di accordi tra le Confederazioni, vengano aumentati i vigenti minimi di stipendio interconfederali per le categorie impiegatizie corrispondenti a quelle cui i viaggiatori e piazzisti sono equiparati, il 40 per cento dell'importo di tali aumenti verrà portato in aggiunta alle misure dei minimi provinciali in atto di cui al primo comma della presente dichiarazione. Nessuna variazione subiranno, invece, le misure in atto dei minimi provinciali, in conseguenza di eventuali variazioni in aumento dei minimi nazionali disposte da accordi di categoria. Le misure in atto dei minimi provinciali o quelle eventualmente maggiorate in conseguenza del disposto del secondo comma della presente dichiarazione, rimarranno in vigore fino a quando i minimi di cui al primo comma dell' non le abbiano raggiunte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-25