Art. 22 · DISPOSIZIONI GENERALI
CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali

Art. 22

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DISPOSIZIONI GENERALI

In vigore dal 15 dic 1960
Il presente contratto Sostituisce in ogni sua parte e ad ogni effetto il contratto nazionale di lavoro 1 dicembre 1937 per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali. Salvo quanto disposto dagli per l'indennità di licenziamento e di dimissioni, relativamente alla anzianità di servizio sino al 1 gennaio 1938, e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso dall', il presente contratto sostituisce inoltre ed assorbe tutti gli usi o consuetudini, anche se più favorevoli il viaggiatori o piazzisti, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1402#art-cgv-22